Attenzione: dal 1 gennaio 2019 è costituito il Comune di Barberino Tavarnelle (Legge Regionale 63/2018).

Il sito del nuovo Ente è raggiungibile al link http://www.barberinotavarnelle.it

Pec: barberinotavarnelle@postacert.toscana.it

 

Piano della performance

Il Piano della performance è un documento di programmazione triennale che contiene indirizzi e obiettivi strategici ed operativi dell'Ente, indicandone fasi, tempi ed indicatori utili alla misurazione e valutazione della "performance" dell'Amministrazione. Il Piano viene adottato in coerenza con gli altri documenti di programmazione dell'ente (Bilancio di previsione bilancio pluriennale, Relazione Previsionale e Programmatica, Piano Esecutivo di Gestione).

Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'Ente il Piano della performance e la relativa relazione sono unificabili organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione che gli Enti sono già tenuti ad adottare ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000.

Nella sezione allegati è possibile scaricare la documentazione relativa al Piano della performance - Piano esecutivo di Gestione del Comune di Tavarnelle Val di Pesa.

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Art. 169 D. Lgs. 267/2000

3-bis. Il piano esecutivo di gestione e' deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.

  • Art. 10 D. Lgs. 150/2009

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente:
a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonche' gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.
2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 13 e al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance.
4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance contiene la direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. In caso di mancata adozione del Piano della performance e' fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

 

Ultimo aggiornamento: Mar, 14/03/2017 - 16:26